Commissioni

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne
[Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n° 30/2021 del 4 marzo 2021]
 
Art. 1
Oggetto e scopo del Regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne di supporto al Consiglio Direttivo dell’OMCeO Cuneo.
Tali Commissioni rappresentano un solido riferimento tecnico, scientifico e culturale per l’esercizio della professione medica.
L’istituzione di molteplici Commissioni, strutturate per aree di competenza, crea un contributo importante all’attività informativa e formativa degli Iscritti, finalizzato a rivalutare e tutelare il titolo e l’esercizio professionale, favorire l’aggiornamento, garantire una diffusa presenza del medico nelle iniziative pubbliche di confronto, promuovere la crescita della coscienza professionale , individuare e approfondire questioni tecniche importanti nell’adempimento dell’impegno professionale.
Ogni Commissione, costituita con specifica delibera del Consiglio Direttivo dell’OMCeO Cuneo, attende ad un mandato su materie specifiche, coerente col programma politico dell’Ordine e finalizzato a produrre sulle materie di competenza documenti e/o workshop che promuovano e tutelino l’esercizio professionale medico e odontoiatrico.
 
Art. 2
Nomina e composizione delle Commissioni
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine individua le materie oggetto di trattazione da parte delle singole commissioni e nomina, per ogni Commissione, uno o due Coordinatori, scelto/i tra gli Iscritti, con il compito di organizzare il modulo, individuare altri componenti esperti da chiamare a far parte della Commissione e proporre al Consiglio la loro nomina.
Il Consiglio Direttivo nomina altresì tra i Consiglieri, per ogni Commissione, uno o due Referenti, con funzione di raccordo fra il Consiglio stesso e il/i Coordinatore/i della Commissione.
La Commissione Medicine Non Convenzionali è costituita in conformità alle disposizioni dell’Accordo Stato – Regioni del 7.02.2013 ed alla Comunicazione FNOMCeO n. 9/2015.
Ciascun Consigliere può partecipare a più Commissione, ma non può assumere la funzione di referente in più di due.
Il Coordinatore/trice di una Commissione non può essere Coordinatore/trice di un’altra Commissione, salvo il caso in cui una delle due Commissioni abbia quale materia specifica di trattazione un ambito trasversale a tutte le discipline, per cui la competenza in materia è elemento addizionale alla specifica competenza disciplinare e non, di norma, ambito di esercizio professionale fine a se stesso. 
Per ciascuna Commissione il numero di Componenti ammesso è da un minimo di 5 ad un massimo di 12, compresi Coordinatori e Referenti.
 
Art. 3
Requisiti dei Componenti delle Commissioni
Il/I Coordinatore/i, nella proposta alla Commissione dei Componenti, fonda/no il proprio giudizio su criteri obiettivi (curriculum vitae e indiscussa competenza specifica).
Il Consiglio Direttivo, nel deliberare l’ammissione a Componente della Commissione di ogni singolo Iscritto, su proposta del/i Coordinatore/i, è tenuto a valutarne non solo la specifica competenza in relazione alla materia oggetto della Commissione ma anche il credito reputazionale morale e professionale.
Ogni Componente di Commissione, nel momento in cui opera con tale qualifica, attribuitagli dal Consiglio Direttivo, è interprete ed esempio della dignità della professione e della categoria medica.
Ogni Componente di Commissione sottoscrive l’assenza di conflitti di interesse e l’impegno all’osservanza, nel momento in cui opera con tale qualifica:
dei principi che ispirano la mission dell’Ordine
del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)
delle norme di tutela della salute personale e altrui e dell’osservanza delle disposizioni e/o restrizioni delle Autorità emanate per il contrasto all’emergenza pandemica da Covid-19
delle eventuali osservazioni ed indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo
Al fine di assicurare le pari opportunità, la composizione delle Commissioni deve tendere a garantire il rispetto della proporzione del 50% fra i generi.
 
Art. 4
Cause di incompatibilità
Fatte salve le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non può essere chiamato a far parte delle Commissioni:
chi si trovi in situazione di conflitto di interessi riguardo alla materia oggetto di trattazione da parte della Commissione. L’incompatibilità sussiste limitatamente alla specifica Commissione;
chi abbia contenziosi con l’Ordine o sia sottoposto a procedimento disciplinare;
chi abbia riportato condanne penali per le quali è prevista la menzione nel certificato del casellario giudiziale ad uso amministrativo;
chi in precedenza sia stato sottoposto a procedimento di revoca della designazione per motivate ragioni comportamentali.
Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità comporta la decadenza dall’appartenenza alla Commissione.
 
Art. 5
Funzionamento delle commissioni
Le sedute delle commissioni sono convocate dal Coordinatore preferibilmente in maniera autonoma – ossia senza aggravio di compito per la Segreteria dell’Ordine – inviando comunque notifica della convocazione alla Segreteria.
Nel caso la riunione sia preventivata in presenza, nella sede dell’Ordine, occorre verificare con congruo anticipo presso la Segreteria che la sala sia libera e contestualmente confermare la prenotazione (con orario e presumibile durata).
Durante l’emergenza pandemica, l’uso della sala prevede il successivo non utilizzo sino a che non sia stata attuata la sanificazione.
Sia delle riunioni in presenza, sia delle riunioni telematiche, occorre redigere un breve verbale (data, orario, presenti, tema trattato) in funzione del report annuale di attività delle Commissioni.
In assenza di scelta diversa ed autonoma della Commissione, il ruolo di segretario verbalizzante compete di prassi al Componente più giovane.
AI Consigliere referente di ciascuna Commissione compete di relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sul lavoro svolto e in ogni caso quando sottoporre al Consiglio il documento avente natura conclusiva.
 
Art. 6
Obblighi dei Componenti delle Commissioni
Ogni Componente delle Commissioni è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:
dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità;
rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Ordine, per tutta la durata di appartenenza alla commissione;
partecipare personalmente alle riunioni od attività della Commissione (non è ammessa la delega);
riferire Coordinatore della Commissione eventuali situazioni intervenienti in contrasto o incompatibili con gli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio dell’Ordine o con il mandato della Commissione;
informare il/ Coordinatore del sopravvenire di cause personali, lavorative o istituzionali che gli precludano la possibilità di continuare il proprio impegno nella Commissione.
L’inosservanza di quanto sopra costituisce motivo di revoca da parte del Consiglio dell’appartenenza alla Commissione.
Anche frequenti ed ingiustificate assenze ai lavori della Commissione sono possibile causa di revoca.
 
Art. 7
Carattere non oneroso della nomina
La nomina a Componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni sono a titolo gratuito.
Per eventuali trasferte, in rappresentanza dell’Ordine, finalizzate ad attività di divulgazione o di formazione inerenti al lavoro della Commissione in rappresentanza dell’Ordine su mandato del Presidente, il o i Componenti della Commissione hanno diritto al trattamento di trasferta secondo i criteri e nella misura prevista per i Componenti degli Organi elettivi dell’Ordine e definiti nello specifico Regolamento.
 
Art. 8
Durata delle Commissioni
Le Commissioni interne hanno carattere permanente e la loro durata coincide con mandato elettivo del Consiglio Direttivo che le ha istituite.
Decadono pertanto automaticamente e contestualmente alla cessazione del mandato.
Per la trattazione di specifiche materie aventi una prospettiva temporale contingente, il Consiglio Direttivo dell’Ordine può istituire Commissioni interne ad hoc con scadenza predefinita.
 
Art. 9
Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Codice di comportamento adottato dall’Ordine, in quanto applicabile, e al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza che, all’atto della nomina o designazione, il soggetto incaricato è tenuto a conoscere.
Regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne
[Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n° 30/2021 del 4 marzo 2021]